Chissà se questo Bel Paese diventerà il nuovo Far West. Chissà se per i crimini in calo la soluzione sarà davvero potersi fare giustizia da soli. Sull’onda emotiva e sull’onda dell’elettorato si prova a trovare a Palazzo Chigi delle non soluzioni al problema (?) della sicurezza (forse più percepita che effettiva). E allora arriva alla Camera un disegno di legge già rinominato “sulla legittima difesa”. La cosa più curiosa è la polemica che si è scatenata sulla possibilità di difendersi solo di notte da intrusioni in casa.

Si scatenano le reazioni da baretto di quartiere, le metafore e le iperboli. È un peccato che lo facciano dei politici, che prima di twittare o presenziare potrebbero leggere ciò che sono chiamati a studiare e valutare (sì, su nostro mandato). Una polemica singolare visto che è montata su questo passaggio della modifica che si propone, e che la Camera ha approvato, di considerare “legittima difesa (…) la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno”.

Per i meno avvezzi alla grammatica consigliamo di tradurre ovvero con l’odioso (e sbagliato) piuttosto che. Il risultato è che questa preminenza della circostanza notturna, del tramonto, dei vampiri, proprio non pare sussistere. Basterebbe la buona fede, la conoscenza base della lingua piuttosto che (ovvero) la voglia di leggere e comprendere per evitare di prendere cantonate.

Ma alle cantonate non bada più nessuno e quindi avanti sulla base di ipotesi. Scrive, a ragione, nel suo Buongiorno su La Stampa, Mattia Feltri (leggi qui): “La legge in questione, infatti, dice che ‘si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno’. L’unica differenza è che nottetempo non ci si devono fare neanche tante domande, si vede un’ombra e pum, legittima difesa. Tranquilli, si può sparare sempre. Soprattutto stupidaggini”.

Al di là di ciò, quello che fa riflettere è che il quadro normativo che si vuole modificare non pareva così a favore degli attentatori dell’ordine pubblico. L’art 52 c.p. riconosce quali requisiti di legittima difesa i seguenti (qui la fonte): l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l’attualità del pericolo; l’ingiustizia dell’offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Poteva bastare. 

Penna Bianca -ilmegafono.org